FAQ
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE
- modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.
Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica indica, invece, qualcosa di più preciso.
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
- la sottoscrizione di un documento informatico
- la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
- la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
- la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
- la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.
Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.
Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.
La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.
Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).
La differenza è definita dal Codice Civile:
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Nel Comune di Monticello Brianza disponibile dal 11/06/2018
1) CHE COS'E? La nuova carta d'identità elettronica è un documento di identificazione del cittadino. E' realizzata in materiale plastico ed ha una grandezza simile a quella di una carta di credito.
2) QUANDO PUOI RICHIEDERLA? La nuova CIE può essere richiesta SOLO a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza della carta di identità o in seguito a furto, smarrimento o deterioramento.
RICORDA: IL CAMBIO DI RESIDENZA NON E' MOTIVO DI RINNOVO DELLA CARTA.
3) COME PUOI OTTENERLA? Per poter rinnovare o richiedere l'emissione della carta di identità elettronica è necessario prenotarsi in anticipo recandosi all'Ufficio Anagrafe o telefonando al n. 039.9231611/13 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,00.
4) QUALI SONO I TEMPI E LE MODALITA' DI SPEDIZIONE DELLA CARTA? La consegna verrà effettuata direttamente da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei sei giorni lavorativi successivi alla richiesta di rilascio, presso il Comune o ad un indirizzo a scelta del cittadino.
5) QUANDO VIENE RILASCIATA NEL NOSTRO COMUNE? Nel comune di Monticello Brianza le giornate dedicate al rilascio sono LUNEDI', MERCOLEDI' e GIOVEDI' (dalle 09.30 alle 10.30) e SABATO ( dalle 09.00 alle 10.30).
6) QUANTO TEMPO CI VUOLE PER LA FORMAZIONE DELLA NUOVA CIE? Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede circa 20 minuti.
7) QUANTO COSTA? Il costo nella nuova CIE è di € 22,20.
8) QUAL E' IL METODO DI PAGAMENTO RICHIESTO? Il pagamento dovrà essere effettuato durante la fase di formazione della carta in contante o bancomat.
9) QUANTO DURA LA NUOVA CIE? La durata della carta di identità elettronica varia a seconda dell'età del titolare:
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni
- 5 anni per i minori dai 3 anni computi ai 18 anni
- 10 anni per i maggiorenni
10) IN QUALE CASO SONO NECESSARIE LE FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI? Sono richieste:
- Le firme di entrambi i genitori fino ai 12 anni
- Le firme di entrambi i genitori e la firma del minorenne dai 12 ai 18 anni
11) COSA SERVE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE? Occorre presentarsi muniti di UNA fototessera a colori in formato cartaceo, conforme alle norme ICAO, scattata massimo 6 mesi prima o di un file su supporto USB (definizione dell'immagine di almeno 400 dpi, dimensione file massimo 500 KB, formato del file IPG).
12) COSA FARE IN CASO DI PERSONA IMPOSSIBILITATA A RECARSI ALLO SPORTELLO O IN CASI DI URGENZA? In caso di persona impossibilitata a presentarsi allo sportello è necessario una richiesta scritta con allegata documentazione che dimostri il reale impedimento. In casi di urgenza va presentata allo sportello una richiesta scritta con allegata idonea documentazione. La carta di identità consegnata sarà quella cartacea e non la carta di identità elettronica.
Comunicazione del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03 aprile 2013.
L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l'avvio obbligatorio dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 fornisce tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito Sistema di Interscambio, denominato SDI.
Alla luce del D.M. n. 55/2013 il Comune di Monticello Brianza, come tutti gli altri enti locali, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite SDI comporterà lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.
L'articolo 4 dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato elettronico (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il SDI.
Ulteriori informazioni su questa agevolazione e su altre utili al fine della predisposizione della fattura elettronica possono essere reperite sul sito internet:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm
Il D.M. n. 55/2013 dispone, inoltre, che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica.
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.
Il codice univoco degli uffici del Comune di Monticello Brianza è quello che emerge dalla seguente tabella:
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Anagrafe – stato civile – elettorale – leva militare – statistica – cimiteri – protocollo – URP
Codice Univoco: 9U6I9Q
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Segreteria generale – organi istituzionali – segreteria del Sindaco
Codice Univoco: DYHII9
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Istruzione – cultura – gestione volontari civili – sport e tempo libero
Codice Univoco: KDC7M7
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Assistenza e servizi sociali
Codice Univoco: YF5E2B
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Codice Univoco:Y0X2KD
SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Lavori pubblici – manutenzione del patrimonio
Codice Univoco: NKAERX
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO ECOLOGIA E COMMERCIO
Ecologia – territorio – urbanistica – edilizia privata – paesaggio – attività produttive e commercio – SUAP
Codice Univoco: ZF0M93
SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Codice Univoco: 0189RH
Quanto sopra significa che il fornitore dovrà inserire il codice univoco ufficio all'interno del campo "CodiceDestinatario" della fattura elettronica per le fatture emesse a decorrere dal 31 marzo 2015; a fronte della presente comunicazione si precisa che il codice ufficio di fatturazione centrale UFFHXW con il nome dell'ufficio "Uff_eFatturaPA" non deve essere assolutamente utilizzato.
Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fatturazione elettronica, nella fattura dovranno anche essere inseriti il CIG (Codice Identificativo Gara), il CUP (Codice Unitario Progetto) in caso di fatture relative ad opere pubbliche e gli estremi dell'atto con cui è stata impegnata la spesa (numero e data determinazione) comunicata dall'Ufficio competente in sede di conferma dei lavori/ servizi/forniture.
Caratteristiche e Rilascio
La carta di identità è un documento valido per l'identificazione e per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea o in altri Paesi che ne riconoscono la validità.
Viene rilasciato ai cittadini italiani e stranieri, residenti o anche occasionalmente presenti nel Comune ed ha la seguente validità (in relazione al DL. 112/2008 e al D.L. 13/05/2011 N. 70):
- minori da 0 a 3 anni: per 3 anni
- minori da 3 anni compiuti ai 18 anni: per 5 anni
- maggiorenni (dai 18 anni compiuti): per 10 anni
Per gli stranieri il documento non è valido per l'espatrio e la sua validità è legata al permesso di soggiorno.
I maggiorenni lo richiedono personalmente, per i minorenni viene richiesto dai genitori.
Può essere richiesto anche da un parente, ma deve essere ritirato dall'interessato che lo firma personalmente. Per chi non può recarsi in Municipio per motivi di salute, il funzionario passa presso l'abitazione per la firma e l'immediata consegna.
I minori di 12 anni non firmano il documento che si inizia a firmare dai 12 anni in avanti. l'art. 7 del D.L. n. 5/2012 reca nuove disposizioni in materia di carta d'identità:
- le carte d'identità rilasciate dopo il 10.02.2012 hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento, per cui una carta d'identità di un soggetto nato il 29 marzo rilasciata il 23 febbraio 2012 scadrà non più il 23 febbraio 2022, ma il 29 marzo 2022.
- La carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 14 anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
In regime transitorio, in relazione al D.L. 112/08 la carta di identità con scadenza quinquennale dalla data del 26/06/2008 (rilasciata dal 27/06/2003) potrà essere prorogata con l'apposizione da parte del servizio di un timbro con la nuova data di scadenza. La carta è valida per l'espatrio, nei seguenti paesi, in cui non è richiesto il passaporto:
AUSTRIA, BENELUX, FRANCIA, GRECIA, LIECHTENSTEIN, GERMANIA, SVIZZERA, MALTA, GRAN BRETAGNA, DANIMARCA, IRLANDA, SPAGNA, PORTOGALLO, REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA, BOSNIA - ERZEGOVINA, SLOVENIA, CROAZIA, MACEDONIA.
PARTICOLARITA' PER I MINORI DI 14 ANNI
I minori di 14 anni, per una normativa europea debbono espatriare accompagnati dai genitori. Pertanto, al momento dell’espatrio, oltre la carta di identità del minore devono munirsi anche di un certificato di nascita con paternità e maternità, a prova del loro status rispetto al minore.
Se invece espatriano accompagnati da una terza persona il minore, oltre la carta di identità deve essere munito di un documento di affidamento da parte dei genitori che viene preparato presso l’Ufficio ma deve recare il timbro della Questura competente, alla quale, tranne i casi di urgenza, viene inoltrato a cura del servizio anagrafe.
E’ ancora valido e quindi rilasciabile, non essendo stato abrogato, il certificato di nascita con foto previsto dalla Convenzione di Parigi, riservato all’espatrio dei minori di 15 anni prima dell’entrata in vigore delle attuali normative.
REGIME TRANSITORIO
Fino alla scadenza naturale sono validi i certificati di nascita con foto di cui il cittadino sia attualmente in possesso. E’ evidente che se il cittadino volesse richiedere per il minore la carta di identità dovrà riconsegnare il documento di espatrio già posseduto dal minore.
Cosa Serve:
Minori tra 0 e 18 anni
- 3 fotografie
- firma di richiesta / assenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà
- Eventuale documento scaduto
Maggiorenni
- Carta d'identità scaduta
- 3 fotografie
SMARRIMENTO O FURTO
Copia della denuncia alle autorità competenti
CARTE D'IDENTITA' CON TIMBRO DI PROROGA
Recentemente non pochi cittadini hanno segnalato disagi alle frontiere per la mancata accettazione da parte di alcuni funzionari stranieri delle carte di identità munite di timbro di proroga.
Pur non esistendo dichiarazioni da parte delle Autorità centrali di quei Paesi, anzi, nonostante alcuni di essi abbiano esplicitamente dichiarato di accettare il documento munito di timbro di proroga, i disagi continuano tuttora. Al fine di prevenirli il Ministero dell’Interno ha reso possibile il rilascio di un nuovo documento, quale duplicato, in luogo del timbro di proroga.
Si pubblica un elenco di Stati nei quali sono state rilevate da parte di cittadini, i sopra accennati disagi, reperito confrontando siti internet di alcuni Comuni e quindi, in mancanza di comunicazioni in merito dai Ministeri competenti, assolutamente ufficioso: Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Bulgaria, Romania, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Bosni.
Dal mese di settembre 2013 è possibile navigare in Internet in modalità Wi-Fi nei locali della Biblioteca. Per usufruire del servizio è necessario essere iscritti alla Biblioteca e compilare il modulo di iscrizione presentando la propria Carta Regionale dei Servizi.