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Ospitalità cittadini extracomunitari: adempimenti

Adempimenti per i privati che forniscono alloggio a cittadini extra-ue.

Argomenti:
Polizia

Data :

16 febbraio 2026

Ospitalità cittadini extracomunitari: adempimenti
Municipium

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere:

  • generalità del denunciante;
  • generalità dello straniero;
  • gli estremi del passaporto o del documento di identificazione;
  • l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata;

Alla comunicazione si devono allegare:

  • copia del documento del dichiarante;
  • copia del documento del cessionario (della persona che viene ospitata) - permesso di soggiorno o copia del passaporto pagina dei dati anagrafici e del visto di ingresso;
  • copia della documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento del bene immobile (atto di proprietà o contratto di locazione);

La comunicazione e relativi allegati deve essere trasmessa al protocollo del Comune via PEC alla C.A. della Polizia Locale o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"

Sanzioni:

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, olo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento dibeni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sonosoggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

Maggiori informazioni: https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263

 

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2026, 14:20

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